AIM mercato regolamentato: l’errore dell’Agenzia delle Entrate

Con la bozza di circolare del 29 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la propria posizione sul tema AIM mercato regolamentato, equiparando espressamente i sistemi multilaterali di negoziazione o “MTF” (come AIM) ai mercati regolamentati (come è, ad esempio, il mercato principale MTA di Borsa Italiana)

Una visione che trova noi, e gli amici di AssoAIM, in profondo disaccordo. Proviamo a spiegare perchè, avvalendoci dell’ottimo documento prodotto proprio da AssoAIM il 14 settembre scorso.

Aggiornamento

L’AdE nel mese di dicembre 2020 ha aggiornato la propria posizione sul tema, qui trovi il nostro approfondimento. Lasciamo qui di seguito l’articolo scritto a settembre 2020.

Perchè il tema “AIM mercato regolamentato” è importante

Come evidenzia AssoAIM, la nozione di “mercato regolamentato” ha rilevanti conseguenze fiscali. Infatti la normativa tributaria in diversi contesti ha differenziato il regime fiscale applicabile alle società (e ai relativi titoli) in funzione della negoziazione o meno su un mercato regolamentato.

Perchè il tema “AIM mercato regolamentato” non è di competenza dell’Agenzia delle Entrate

Il documento di AssoAIM evidenzia come l’Agenzia delle Entrate sta forse dando una interpretazione che va oltre le proprie competenze. “Un’eventuale equiparazione tra i due mercati, infatti, dovrebbe intervenire esclusivamente a livello normativo con un atto legislativo, e non a livello interpretativo“.

E finora il legislatore ha dimostrato di avere ben chiara la differenze tra mercato regolamentato e MTF. Nei casi in cui “abbia voluto equipararne il regime, è intervenuto con una specifica previsione normativa”. Ovvero la legge finora non ha mai implicitamente equiparato i due mercati, regolamentato e non.

Dove sbaglia l’Agenzia delle Entrate

AssoAIM evidenzia inoltre come la posizione dell’Agenzia delle Entrate sia priva di fondamento giuridico.

Secondo l’AdE, poichè AIM si è dato delle disposizioni che ne regolamentano le modalità di accesso e di funzionamento, allora è un “mercato regolamentato“.

Ma la distinzione tra mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione è netta e deriva dalla legislazione europea. E soprattutto, “mercato regolamentato non vuol dire mercato che si è dato delle regole”!

La differenza principale tra i due mercati risiede nel fatto che i mercati regolamentati condividono a livello europeo una medesima regolamentazione legislativa. Gli MTF sono invece mercati il cui funzionamento è regolato esclusivamente dalla società di gestione del mercato (Borsa Italiana nel caso di AIM Italia). Ne consegue che le regole applicabili possono variare da MTF a MTF.

La stessa CONSOB, nel comunicato stampa del 25 ottobre 2019, ha
precisato che AIM Italia è piattaforma multilaterale di negoziazione, costituita come mercato non regolamentato. E’ per questo che AIM non è sottoposto alla vigilanza della CONSOB, se non per i profili relativi al contrasto degli abusi di mercato.

Le conseguenza negative

La Politica europea ha ben chiara l’esigenza di migliorare l’accesso al capitale di rischio per le piccole e medie imprese, avendo compreso che il mercato dei capitali può costituire uno stimolo alla crescita economica. Le dimensioni dei mercati dei capitali sono infatti positivamente correlate con lo sviluppo delle imprese.

Proprio con l’obiettivo di agevolare l’accesso delle PMI al mercato dei capitali, in Italia sono stati recentemente introdotti diversi incentivi fiscali sia dal lato dell’offerta (quindi incentivi rivolti alle imprese), sia dal lato della domanda (rivolti agli investitori). Questi incentivi – si pensi ai PIR – hanno avuto come fattor comune quello di essere rivolti alle piccole e medie imprese non già quotate sui mercati “principali”.

L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate va quindi in una direzione ingiustificatamente punitiva nei confronti di quelle PMI che – tramite la quotazione su AIM – hanno provato a avviare un percorso di crescita e sviluppo.

AIM mercato regolamentato e PMI innovative

L’interpretazione dell’AdE porterebbe inoltre a una serie di ulteriori conseguenze negative legate alla perdita dello status di “PMI Innovativa” per tutte le società quotate su AIM.

Per configurarsi PMI Innovativa, una società deve rispettare una serie di requisiti:

  • soggettivi (es: spese in Ricerca&Sviluppo e innovazione pari ad almeno il 3% del fatturato, impiego di personale altamente qualificato, titolarità di un brevetto/software registrato)
  • e oggettivi, tra i quali quello di non essere quotata in un mercato regolamentato.

Perdere lo status di PMI innovativa vorrebbe dire per molte società quotate su AIM rinunciare a alcuni importanti incentivi. Ricordiamo ad esempio:

  • incentivi fiscali all’investimento nel capitale. Si tratta di un importante sgravio fiscale introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 che consente alle persone fisiche che sottoscrivono un aumento di capitale di ottenere una detrazione dall’imposta lorda Irpef pari – oggi – al 30% dell’ammontare investito, con prospettive di arrivare addirittura al 50%
  • agevolazioni fiscali connesse alla remunerazione dei propri dipendente e collaboratori attraverso strumenti di partecipazione al capitale. Grazie a questa agevolazione, le PMI innovative quotate possono rendere molto più attrattivi i propri piani di Stock Option e Stock Grant, tassati solo al momento del realizzo e non al momento della consegna delle azioni. (qui un nostro approfondimento sul tema del trattamento fiscale delle Stock Otpion)

C’è da augurarsi quindi un rapido intervento legislativo che esprima con chiarezza la posizione di AIM come mercato non regolamentato.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *